Parere tratto da fonti ufficiali

Necessità del restauratore nel collaudo
QUESITO del 11/12/2025

L'art. 22, comma 1, dell'all. II.18 del Dlgs 36/2023 stabilisce che, per il collaudo di lavori di beni culturali (per i quali è prescritta la OG2), è necessaria la presenza di un restauratore con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. Con riferimento a lavori di ristrutturazione/recupero di un bene vincolato (OG2) che, però, non riguardano elementi di particolare pregio o rilevanza dal punto di vista del vincolo (quali apparati decorativi, affreschi, finiture specifiche), si chiede se debba comunque essere nominato un restauratore ai fini del collaudo oppure se ne possa fare a meno.

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