Parere tratto da fonti ufficiali

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO
QUESITO del 28/11/2022

Con la nota n. 414/PRRM_SEGR_U di prot. in data 13/01/2015, il Provveditore pro tempore conferiva l’incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere segnate in oggetto alla Commissione composta come di seguito:
1. Dott. Federico Cempella – Presidente (amministrativo);
2. Dott. Ing. Pasquale Antonelli – Componente (tecnico);
3. Avv. Maria Sirolli – Componente (amministrativo).
Allo stesso Dott. Ing. Pasquale Antonelli veniva conferito l’incarico di Collaudatore statico delle opere strutturali, che doveva essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, pubblicate sul S.O, n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29.
Come è noto, ai sensi dell’art. 141. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., “per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici."
Orbene, poiché la Commissione di collaudo suindicata è composta da due componenti amministrativi e un componente tecnico, si chiede a codesto Organo se la stessa Commissione sia stata nominata in spregio al citato disposto normativo e se gli atti emessi dalla stessa Commissione, incluso l'Atto di Collaudo, siano da considerarsi nulli.

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