Centrale di committenza. Funzionamento e ambiti di riferimento.
QUESITO
del 03/06/2024
Alla luce del nuovo sistema di qualificazione previsto dagli artt.62 e ss del D.Lgs.n.36/2023, vista anche la previsione di cui al comma 8 dello stesso articolo che espressamente preconizza la necessità di integrare l'allegato II.4 con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, si formulano i seguenti quesiti relativi alla corretta gestione dell’attività di centralizzazione svolta dalla scrivente Centrale a favore degli enti locali: 1) L’attività di programmazione dell’intervento rientra nelle competenze del singolo Comune non capoluogo aderente alla Centrale anche nell’ipotesi in cui lo stesso non abbia la qualificazione? 2) Il Comune non capoluogo privo di qualificazione quando predispone gli atti di programmazione deve indicare il RUP nominato tra i suoi dipendenti o, in alternativa, procedere ad individuare un suo referente per la programmazione rientrando la nomina del RUP ex art.15 del nuovo Codice esclusivamente tra le competenze della centrale di committenza? Le suddette possibili soluzioni hanno un forte impatto sugli aspetti organizzativi e regolamentari interni delle centrali di committenza (profili di responsabilità, aspetti retributivi e tutele assicurative che ineriscono la figura del RUP e dei suoi collaboratori). 3) Il Comune non capoluogo privo di qualificazione può predisporre e approvare/validare gli atti (esempio capitolato, computo metrico, progetto …) della gara che sarà gestita dalla scrivente centrale o, diversamente li predispone e li trasmette alla centrale di committenza per l’approvazione/validazione?
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