Parere tratto da fonti ufficiali

Decreto di svincolo cumulativo dei depositi cauzionali provvisori riferiti ad un unica gara effettuati presso le RTS.
QUESITO del 09/09/2022

L'art. 29 del D.L. n. 73/2022 convertito nella L. n. 122/2022, ha integralmente sostituito il disposto di cui all'art. 93, comma 2 del Codice introducendo l'obbligo di utilizzare esclusivamente, ai fini della costituzione della garanzia provvisoria, lo strumento del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. I metodi sinora utilizzati quali la fideiussione bancaria, la polizza assicurativa oppure l’assegno circolare, vengono quindi proscritti. Tale novità potrebbe però comportare un consistente aggravio burocratico alla Stazione Appaltante (SA), in particolare alla scadenza del regime derogatorio stabilito dall'art. 1, co. 4 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e smi. Si pensi ad esempio all’applicazione del predetto istituto in una procedura negoziata alla quale partecipano "n" operatori economici (OE), per gestire il quale l’SA dovrà nell’ordine: effettuare “n” titoli di riscossione dei bonifici eseguiti dai vari OE con accantonamento “a conto transitorio”, formalizzare “n – 1” decreti di svincolo, eseguire “n – 1” titoli di pagamento per la restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie, procedendo infine alla chiusura delle “partite accese”. Tale procedura poiché molto complessa, potrebbe altresì generare il rischio di una prolungata giacenza di somme, in contrasto col principio di “tempestività” nella definizione delle “partite accese”. La criticità potrebbe però essere superata, qualora fosse possibile attuare i seguenti due accorgimenti: 1 – disciplinare in gara l’obbligo all’effettuazione del bonifico ESCLUSIVAMENTE presso le Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) ai sensi della Circ. n. 27 del 06/11/2018 del MEF-RGS; 2 – effettuare una sola comunicazione all’RTS, contenente un unico Decreto di svincolo cumulativo di tutte le ditte risultate non aggiudicatarie. Si chiede se la soluzione proposta sia attuabile sia alle procedure sotto che sopra soglia comunitaria. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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