Parere tratto da fonti ufficiali

Calcolo delle compensazioni di cui all’art. 26 del DL 50/2022 (esteso al 31/12/2023 con la Legge n. 197/2022)
QUESITO del 21/11/2023

Per il calcolo delle compensazioni di cui all’art. 26 del DL 50/2022 (esteso al 31/12/2023 con la Legge n. 197/2022) il riferimento legislativo prevede che vengano considerate le lavorazioni eseguite “o” contabilizzate. In questo senso si ritengono ammissibili i principi di contabilità in materia di lavori pubblici ex l’art. 180, c. 4, del D.P.R. 207/2010 (ancora applicabile ratio temporis), che danno facoltà alla direzione lavori di contabilizzare tramite allibramento a piè d’opera i materiali consegnati ma non ancora posati, per quelle prestazioni per le quali il valore del materiale è prevalente rispetto al valore dell’opera finita. Testualmente: “Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso”, Relativamente a quest’ultimo punto si chiede a Codesto Spettabile Ufficio se, sulla base del principio stesso della norma, ai soli fini del calcolo delle compensazioni ex art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i., sia ammissibile allibrare (in quota parte) le opere non completate calcolando analiticamente le incidenze dei materiali approvvigionati anche per valori eventualmente superiori al 50% (il riferimento è a quei materiali pre-assemblati o pre-lavorati per i quali la maggior parte del ciclo di lavorazione avviene nello stabilimento produttivo prima della consegna– ad es. materiali/macchinari/attrezzature non di serie e prodotti per lo specifico cantiere, come ad esempio ascensori, carriponte, macchine di trattamento aria, capriate preassemblate in carpenteria metallica, etc.), oppure se, anche per il calcolo delle compensazioni ex DL 50/2022, il limite imposto dalla norma al 50% del prezzo dell’opera completa debba essere considerato tassativo.

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