Parere tratto da fonti ufficiali

Strumento di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi infungibili sopra soglia.
QUESITO del 26/07/2022

Si espone il seguente ragionamento: l'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 indica che, nelle procedure negoziate senza bando, è possibile invitare le ditte (e di conseguenza si suppone anche ricevere le offerte) tramite PEC O STRUMENTO ANALOGO. Nel caso d’acquisto di un bene o servizio sopra soglia accertato infungibile sia di prodotto che di venditore, occorre applicare tale procedura nei confronti dell'unico operatore economico (OE) esistente. In un simile contesto, non risulta quindi ininfluente lo strumento di negoziazione utilizzato per svolgere l’iter d’acquisto a condizione che, lo stesso, sia qualificato come strumento analogo alla PEC? Nello specifico il regolamento di e-procurement di CONSIP per il 2022 prevede all’art. 16 che “le Stazioni Appaltanti (SA) e gli OE utilizzano l’Area Comunicazioni per l’invio e la ricezione di tutte le comunicazioni valide ad ogni effetto di legge, di cui fanno piena prova le Registrazioni di Sistema... A tale fine ciascun Utente elegge il proprio domicilio nell’Area Comunicazioni a questo riservata”. Ciò premesso, qualora l'unico OE che vende il bene o servizio sopra soglia accertato infungibile risulti iscritto al MEPA, le cui comunicazioni telematiche hanno valenza analoga alla PEC, per quali motivi ostativi non si potrebbe applicare tale strumento di negoziazione al particolare caso di specie, potendone così sfruttare i meccanismi semplificativi nelle varie fasi dell’iter procedurale cosa che invece, l’uso della semplice PEC, non permetterebbe? In tal modo, si eviterebbe inoltre di incorrere nelle problematiche descritte nella Delibera ANAC n. 101 del 02/03/2022, scongiurando “alla base” possibili contenziosi connessi ad un errato invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 commi 5 e 6 del Codice, effettuati ad un indirizzo PEC con domicilio digitale non presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005. Si chiede un autorevole parere a riguardo. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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