1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.
Relazione
L'articolo 75 (Inviti ai candidati) disciplina le modalità di invito che le stazioni appaltanti devono adottare nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, ...
L'articolo 75, che recepisce l'articolo 54 della direttiva 2014/24/UE, prevede che, nelle cosiddette “gare ad invito” (procedure ristrette, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione, procedu...
LETTERA DI INVITO - NATURA DI LEX SPECIALIS- ATTO DI PORTATA PRECETTIVA CHE NON PUÒ ESSERE DEROGATO
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018
La lettera di invito reca a caratteri cubitali la clausola della non ammissione della “fornitura di materiale con caratteristiche, anche in parte, diverse da quelle riportate nel sopraccitato allegato “A”: nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 e prevista per le gare sotto soglia, la cui base d’asta si colloca tra gli €. 40.000,00 ed i 150.000,00, quindi senza previo bando di gara e governata dalla lettera di invito che svolgeva anche il ruolo di disciplinare di gara.
Ma le forme maggiormente snelle della procedura negoziata non permettono che la lettera di invito posta a governo della procedura ed in cui sono fissate le regole procedurali preventive di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente venga a perdere il carattere normativo - procedimentale di lex specialis, per cui nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva non può essere derogato, né possono prevalerne interpretazioni ambigue, come il successivo richiamo ai requisiti richiesti come unico limite alla partecipazione, laddove la medesima lettera rechi tra le sue regole cardine indicate nel capo I e particolarmente evidenziate la non ammissibilità di materiale con caratteristiche differenti da quelle specificamente riportate l’allegato A che è parte integrante e sostanziale della stessa lettera di invito.
QUESITO
del 26/07/2022 -
STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFUNGIBILI SOPRA SOGLIA.
Si espone il seguente ragionamento: l'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 indica che, nelle procedure negoziate senza bando, è possibile invitare le ditte (e di conseguenza si suppone anche ricevere le offerte) tramite PEC O STRUMENTO ANALOGO. Nel caso d’acquisto di un bene o servizio sopra soglia accertato infungibile sia di prodotto che di venditore, occorre applicare tale procedura nei confronti dell'unico operatore economico (OE) esistente. In un simile contesto, non risulta quindi ininfluente lo strumento di negoziazione utilizzato per svolgere l’iter d’acquisto a condizione che, lo stesso, sia qualificato come strumento analogo alla PEC? Nello specifico il regolamento di e-procurement di CONSIP per il 2022 prevede all’art. 16 che “le Stazioni Appaltanti (SA) e gli OE utilizzano l’Area Comunicazioni per l’invio e la ricezione di tutte le comunicazioni valide ad ogni effetto di legge, di cui fanno piena prova le Registrazioni di Sistema... A tale fine ciascun Utente elegge il proprio domicilio nell’Area Comunicazioni a questo riservata”. Ciò premesso, qualora l'unico OE che vende il bene o servizio sopra soglia accertato infungibile risulti iscritto al MEPA, le cui comunicazioni telematiche hanno valenza analoga alla PEC, per quali motivi ostativi non si potrebbe applicare tale strumento di negoziazione al particolare caso di specie, potendone così sfruttare i meccanismi semplificativi nelle varie fasi dell’iter procedurale cosa che invece, l’uso della semplice PEC, non permetterebbe? In tal modo, si eviterebbe inoltre di incorrere nelle problematiche descritte nella Delibera ANAC n. 101 del 02/03/2022, scongiurando “alla base” possibili contenziosi connessi ad un errato invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 commi 5 e 6 del Codice, effettuati ad un indirizzo PEC con domicilio digitale non presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005. Si chiede un autorevole parere a riguardo. Ten. Col. Filippo STIVANI.
PROCEDURE NEGOZIATE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuu) del Codice: le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;