Parere tratto da fonti ufficiali

Chiarimenti obbligo di aggregazione PNRR a partire dal 1° Luglio 2023
QUESITO del 23/06/2023

Con la presente si chiedono chiarimenti in merito all’obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo relativamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in tutto o in parte finanziati con fondi PNRR e PNC, a partire dal 1° Luglio data di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023.
L’articolo 52, comma 1.2., del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione per le sole procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’articolo 37, comma 4, del Codice attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, tale obbligo è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, quindi per lavori > 150.000 € e servizi/forniture > 139.000 €.
L’art. 225, comma 8, del D.Lgs 36/2023 prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
Ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, senza la qualificazione prevista dall’art. 63.
Si chiede conferma se, a partire dal 1° Luglio 2023, un Comune non capoluogo di provincia possa procedere o meno in maniera autonoma all’affidamento diretto di lavori < 150.000 € finanziati con fondi PNRR, senza ricorrere ai modelli aggregativi previsti dall’articolo 52, comma 1.2., del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in assenza di qualificazione prevista dall’art. 63 del D.Lgs 63/2023.

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