Parere tratto da fonti ufficiali

Affidamento lavoro PNRR dopo il 1° Luglio 2023. Si può procedere autonomamente, se qualifica, oppure rivolgersi alla CUC
QUESITO del 10/07/2023

L'art. 225 c.8 del D.lgs 36/2023 recita testualmente "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
Nella fattispecie l'art. 52 comma 1.2 del D.L. 77/2021 recita che la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate o ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati o ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex art. 38 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016. Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice qualora la stazione appaltante (Comune) avesse ottenuto la qualificazione dall'Anac può procedere autonomamente oppure deve seguire quanto stabilito dal D.L. 77/2021 e quindi rivolgersi ad una CUC o altre forme stabilite dallo stesso decreto?

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