Parere tratto da fonti ufficiali

Applicabilità art. 125 ai settori speciali
QUESITO del 03/04/2025

Il Codice ante Correttivo (art. 141), non menzionava l'art. 125 tra quelli applicabili ai settori speciali. Con il Correttivo è stato espressamente richiamato anche l'art. 125, al co. 3 lett. i) dell'art. 141, tra quelli applicabili ai settori speciali. In merito a quanto sopra, si chiede se la predetta previsione debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con l'anticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023 o se, invece, debba prevedersi la suddetta anticipazione solo per i contratti derivanti da procedure post 01/01/2025. Si chiede, inoltre, se, per "servizi e forniture" per i quali l'anticipazione non opera, indicati nell'all. II.14 menzionato al co. 1 dell'art. 125, debbano quindi intendersi quelli "di particolare importanza" indicati all'art. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare l'anticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a € 500.000. Si chiede, infine, se la condizione della "costituzione di garanzia fideiussoria" sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: