Parere tratto da fonti ufficiali

Verifica di congruità della manodopera - effetti in caso di esito negativo
QUESITO del 09/03/2023

Il D.M. n. 143/2021 prevede che l’attestazione di congruità della manodopera è richiesta in occasione dell’“ultimo stato di avanzamento lavori”, prima di procedere al “saldo finale” (art. 4) e che l’esito negativo della verifica di congruità della manodopera incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva contributiva finalizzate al rilascio del DURC (art. 5). L’accordo tra le parti sociali in data 7/12/2022 introduce una procedura di alert, nell’ambito della quale è previsto che, nel caso in cui il cantiere risulta non congruo, la cassa edile invia un avviso per intimare al committente di non procedere al pagamento del “saldo finale”. Al riguardo si chiede: 1) se l’espressione “saldo finale” sia da intendere nel senso di "rata di saldo" di cui all’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e all’art. 113-bis, c. 2, del Codice, nel qual caso il saldo coincide con le ritenute dello 0,5 per cento e deve essere pagato dopo il certificato di collaudo, oppure nel senso di "ultimo acconto" del corrispettivo d’appalto, come sarebbe coerente con il riferimento del D.M. 143/2021 all’ultimo SAL; 2) se possa legittimamente essere sospeso il pagamento senza che ciò sia espressamente previsto dal Codice e dal D.M. 143/2021 e, in caso positivo, se la sospensione sia poi funzionale al pagamento sostitutivo da parte del committente agli enti previdenziali sulla base di DURC irregolare, emesso a causa della non congruità della manodopera.

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