Parere tratto da fonti ufficiali

Disciplina applicabile nuovo codice dei contratti pubblici e poteri del Subcommissario delegato all'edilizia scolastica
QUESITO del 31/07/2023

Con riferimento alle norme di semplificazione vigenti per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica e a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del DL 13/2023, convertito con modificazioni, nella Legge n. 41/2023 che, come noto, assegnano, fino al 31 dicembre 2026, ai Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, i poteri dei Commissari Straordinari di cui all’articolo 4 del dl 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (cd sbloccantieri) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, siamo a richiedere:
- Quale interpretazione sia da ritenersi corretta all’art. 7 ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che testualmente consente ai i Sindaci e i Presidenti delle Città Metropolitane, nelle loro funzioni di Commissari per l’Edilizia Scolastica, il potere di agire anche in deroga ai seguenti articoli del codice dei contratti vigente ( al momento dell’approvazione del decreto legge in parola : decreto legislativo n. 50/2016): articoli 21 (programmazione degli acquisti); 27 (procedure di approvazione dei progetti); 32 (fasi delle procedure di affidamento) commi 8, 9 11 e 12; 33 comma1 (controllo sugli atti); b) articolo 37 (aggregazioni e centralizzazioni delle stazioni appaltanti); c) articoli 77 commissioni aggiudicatrici); 78 (Albo delle Commissioni aggiudicatrici); 95 comma 3 (obbligo di aggiudicazione dei servizi scolastici con offerta economicamente più vantaggiosa); d) articolo 60 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte che è stabilito in dieci giorni dalla ricezione delle offerte.
In particolare se, essendo il 1 luglio 2023 entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici decreto legislativo 36/2023, le su citate deroghe debbano intendersi automaticamente riferite alle norme del nuovo codice dei contratti pubblici “corrispondenti” alle norme del decreto legislativo 50/2016 citate nel testo di legge.
- In particolare, si richiede se, dopo il 1 luglio 2023, in forza della citata deroga all’art. 95 comma 3 del decr. lgs. 50/2016 ed alla sua proroga disposta dal Decreto Legge 13/2023, convertito con modificazioni, nella Legge n. 41/2023, posa essere bandita e aggiudicata, una gara per intervento di edilizia scolastica in appalto integrato con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo in deroga all’art 108 comma 2 lett. e) del dec. Lgs. 36/2023.

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