D.Lgs. 36/2023, art. 18, comma 1, 2° paragrafo - Stipula del contratto nelle procedure negoziate ed affidamenti diretti.
QUESITO
del 16/05/2023
Non è ben chiaro, a livello operativo, come debba avvenire la procedura indicata dall'articolo in oggetto, relativamente "all'apposito scambio di lettere". A parere della scrivente Stazione Appaltante (SA), possono verificarsi le seguenti tre casistiche, tutte da attuare tramite l'utilizzo di file PDF: 1 - l'ordine viene inviato all'operatore economico (OE), il quale trasmette all'SA un documento diverso dal primo, con cui ne manifesta l'accettazione; 2 - in caso di utilizzo del MEPA avviene invece il contrario ossia, l'OE trasmette all'SA l'offerta, caricandola in piattaforma. Quest'ultima l'accetta, tramite distinto e separato documento di stipula, recapitato all'OE sempre tramite MEPA; 3 - l'SA invia l'ordinativo all'OE. Questi ritrasmette il medesimo documento all'SA controfirmato per accettazione. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma ed in particolare all'allegato I.1, art. 3, lett. b). Quanto precede a prescindere che, sul documento PDF, vengano apposte firme digitali (una per ciascun atto, nei casi 1 e 2 mentre due congiunte nel caso 3) in PADES, CASED (p7m) oppure tramite firme apposte dapprima analogicamente sul contratto cartaceo, reso poi elettronico digitale a seguito di scansione o conversione in PDF. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.
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