Parere tratto da fonti ufficiali

UTILIZZO PREZZARI AGGIORNATI EX ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022
QUESITO del 06/04/2023

L’art. 26 D.L. 50/2022 al comma 2 statuisce, per quel che qui rileva che “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.
Sono sorti dubbi interpretativi circa la portata dell’espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alla data di approvazione dei progetti a base di gara e non anche alla pubblicazione della relativa procedura.
In merito, infatti, si registrano due orientamenti opposti, quello di ANAC e quello espresso dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo.
Da una parte ANAC ha in più occasioni evidenziato che sebbene sia “possibile che talvolta, per ragioni non imputabili alla Stazione appaltante, trascorra un lasso temporale significativo tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara che, di fatto, potrebbe frustrare le finalità per le quali è previsto l’aggiornamento annuale dei prezzi” tuttavia “tali finalità sono cedevoli rispetto alla necessità di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa qualora, ad esempio, risulti improcrastinabile l’avvio (es.: perdita del finanziamento) o il completamento di un’opera pubblica indispensabile” esprimendo il fermo avviso secondo cui “in ogni caso, l’obbligo di aggiornamento dei prezzi non può che riferirsi alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive (in tal senso depongono anche le indicazioni contenute in proposito nelle Linee Guida n. 3 e le disposizioni di cui all’art. 26 del Codice), e che l’eventuale indizione della gara dopo un lungo lasso temporale rispetto all’approvazione definitiva del progetto costituisce un aspetto patologico delle procedure amministrative che non può comunque inficiare l’interpretazione e l’applicazione dei principi generali in materia” (cfr. DELIBERA ANAC 768 del 4 settembre 2019 su Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ANCE; FUNZ. CONS. 60/2022 e 64/2022 e 618/2022.
Non può però sottacersi il contrario avviso espresso dal Giudice Amministrativo (Tar Campania n. 7596/2022) secondo cui “il comma 2 dell’art. 26 dispone che: “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data” (cfr.TAR Lecce, 6 aprile 2021, n. 497). Il dato letterale è preciso nel richiedere che, per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, d. lgs n. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della medesima fonte normativa. Non sembrano porsi dubbi interpretativi circa la portata dell’espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alle procedure di gara “avviate” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per “avviate” devono intendersi, evidentemente, quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022. È infatti la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara”.
Si chiede il Vostro autorevole parere in merito al seguente quesito: se la detta disposizione debba intendersi nel senso che ai fini dell’applicazione dei prezzari 2022 bis debba farsi riferimento alla data di approvazione del progetto a base di gara o alla data di pubblicazione della relativa gara.

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