Revisione prezzi - art. 1 c. 458 Legge197 del 29.12.2022
QUESITO del 23/01/2023
Con riferimento all'applicazione dell'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 come introdotto dall'art. 1 c. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022 si chiede un chiarimento circa l'applicazione dell'aggiornamento prezzi. Nel caso di un appalto con offerta formulata ed aggiudicazione disposta nel 2022 - prima dell'entrata in vigore del DL 50/22 - su lavori il cui progetto era stato redatto nel 2021 (prezziario 2021), l'aggiornamento prezzi deve essere effettuato per la differenza tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed i Prezzi di contratto (2021) o tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed il prezziario vigente al momento dell'offerta? In termini generali si crede che lo spirito della norma intenda tutelare l'appaltatore dalla imprevedibile lievitazione dei prezzi dal momento in cui effettua l'offerta per cui si crede di dover applicare la differenza di prezzo derivante dai prezziari di riferimento al momento della formulazione dell'offerta ed al momento della contabilizzazione; si chiede se l'interpretazione è corretta od invece il parametro da aggiornare sia sempre quello di contratto grazie
Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
Argomenti: