Parere tratto da fonti ufficiali

Emissione certificato bis extra costi
QUESITO del 27/04/2023

Situazione:
appalto in corso con lavorazioni eseguite nel 2022. Emissione dello Stato di avanzamento lavori con prezzi di contratto e dello Stato di avanzamento con prezzi desunti dal nuovo prezziario aggiornato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022.

La stazione appaltante ha proceduto all'emissione del certificato di pagamento del SAL contabilizzato con prezzi di contratto e al relativo pagamento; non ha risorse per pagare il maggiore costo che scaturisce dall'applicazione dei prezzi desunti dal nuovo prezziario. Non potendo corrispondere gli extra costi, la stazione appaltante fa richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In questo contesto il RUP non emette il certificato di pagamento-bis.

Quesito:
si chiede se la procedura seguita è corretta oppure se è necessario emettere comunque il certificato di pagamento-bis, come preteso dall'impresa appaltatrice, pur non avendo la risorse finanziarie per poterlo liquidare. In tale ultimo caso l'impresa può rivalersi sulla Stazione appaltante e pretendere il pagamento del certificato-bis?

Si richiede inoltre se è corretto affermare che
il profilo della emissione del certificato di pagamento è diverso da quello della liquidazione dei relativi importi riconosciuti come maturati, attenendo a due momenti diversi del procedimento di adempimento della stazione appaltante secondo le norme della Contabilità generale dello Stato. La mancata emissione dei cd. certificati bis, al di là del termine della loro effettiva liquidazione, costituisce danno in capo al creditore che si trova nella impossibilità di emettere fattura e di scontare il suddetto titolo presso un istituto di credito.

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