Parere tratto da fonti ufficiali

ART. 1, CO. 458 L. n. 197/2022 COMPENSAZIONE PREZZI -DISAPPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 29
QUESITO del 17/01/2023

L’Art. 1, co. 458 della Legge di Bilancio statale n. 197/2022 apporta talune integrazioni all’art. 26 del D.L. Aiuti, sia introducendo alcuni nuovi commi sia talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023.
Il nuovo co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 5072022 introduce la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. In particolare, il nuovo comma prevede che il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali; che nelle more dell’aggiornamento annuale dei prezzari, le stazioni appaltanti possano continuare ad utilizzare l’ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all’art. 26, co. 2, pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo co. 6-quinquies); che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, siano riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022, e nei limiti delle risorse disponibili. Prevede inoltre che le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti siano, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati) e che in caso di insufficienza di queste ultime, per l’anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi ministeriali per l’anno 2022, accedano al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto.
Il nuovo co. 6-ter del cit. art. 26 D.L. 50/2022 prevede poi che le medesime disposizioni del co. 6-bis sopra riferite, trovino applicazione, in deroga all’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati tramite accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La disposizione prevede che in ogni caso per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell’anno 2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell’80% (invece che del 90% prevista invece per i contratti affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino al 31 dicembre 2021).
Il comma 6 sexies introduce una deroga espressa per i contratti di cui ai sopra richiamati commi 6 bis e 6 ter prevedendo che “Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;
Com’è noto l’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.l., ha stabilito al comma 1 che fino al 31 dicembre 2023, sia previsto:
a) l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
Al comma 2 ha previsto che sia l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, a definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi relative a ciascun semestre.
Ma per i contratti di cui al comma 6 bis e del comma 6 ter della nuova legge di bilancio statale 2023, il comma 6 sexies ha previsto che non debba farsi applicazione dell’art. 29, co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 del D.L. 4/2022: in altre parole, per tali contratti le stazioni appaltanti non saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, e, conseguentemente, a riconoscere, a valle di rilevazioni semestrali del MIMS sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT ai sensi del comma 2 in sede di definizione della metodologia di rilevazione, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza.
Ritenuto quanto disposto dal nuovo art. 6 sexies si chiede il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:
a) se in virtù del disposto del comma 6 sexies introdotto all’art. 26 del D.L. 50/2022 dall’art. 1 comma 458 della L. di bilancio statale 2023, per i contratti di cui ai commi 6 bis e 6 ter, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b) e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 comporti conseguentemente la disapplicazione per detti contratti della metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
b) se relativamente ai contratti regolati dall’art. 29 del D.L. 4/2022 e dunque nei quali le SSAA abbiano previsto la clausola di revisione prezzi secondo il disposto dell’art. 29 del DL 4/2022, si debba, alla luce del comma 6 sexies dell’art. 26 D.L. 50/2022 come introdotto dall’art. 1 comma 458 della L. 197/2022, disapplicare la clausola revisionale prevista nei relativi bandi e, conseguentemente, la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi di cui all’art. 29 D.L. 4/2022, facendo applicazione del diverso meccanismo previsto dal co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 50/2022 come introdotto dall’art. 1 comma 485 della legge di bilancio statale 2023.

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