Parere tratto da fonti ufficiali

ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DL 50/2016 - ELENCO PREZZI DI GARA ANTECEDENTE E DIVERSO DA PREZZARIO REGIONALE VIGENTE
QUESITO del 06/05/2023

Con riferimento ad appalto di lavori caratterizzato da:
- elenco prezzi unitari a base di gara non dedotto da prezzario regionale, ma da altre fonti (prezzari interni alla PA, ANAS, Veneto Strade spa) e risalente all’anno 2018
- offerta aggiudicatario presentata nel 2021 mediante lista di prezzi unitari per lavori a misura e a corpo
Per l’applicazione dell’adeguamento dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, dovendo adottare come riferimento il prezzario di Regione Lombardia si è proceduto a ricondurre le voci dei prezzi unitari di contratto a quelle delle corrispondenti lavorazioni del prezzario regionale, per analogia o mediante specifiche analisi prezzo.
A questo punto, alla luce della vostra risposta al quesito n. 1735/2023 e sulla base della motivazione esposta nel quesito, relativamente alla misura del ristoro spettante all’appaltatore per l’imprevedibile aumento dei prezzi, le somme da riconoscere all’appaltatore dovrebbero essere calcolate secondo il seguente criterio:
- per ciascuna lavorazione si applica alla quantità eseguita il prezzo unitario del prezzario regionale vigente nell’anno di esecuzione/contabilizzazione (2022 o 2023), ridotto del ribasso offerto.
- alla somma suddetta si sottrae quella derivante dall’applicazione alla quantità eseguita del prezzo unitario del prezzario regionale vigente nell’anno dell’offerta (2021), anch’esso ridotto del ribasso offerto.
- la somma ricavata da questa differenza viene riconosciuta all’appaltatore nella misura del 90%.
E’ corretta questa interpretazione della disposizione dell’art. 26 DL 50/2022 al caso esposto per il calcolo delle somme da riconoscere all’appaltatore?
Grazie

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