Parere tratto da fonti ufficiali

Adeguamento prezzi art.26 d.l. 50/2022 a contratti stipulati nell'anno 2022 per lavorazioni eseguite nell'anno 2022.
QUESITO del 30/05/2023

A seguito della modifica apportata al DL 17.05.2022 n.50, convertito con modificazioni dalla L.15.07.2022 n.91, dalla L.29 dicembre 2022, n. 197 che ha introdotto all’art.26 il comma 6-ter così come successivamente modificato dal DL 24.02.2023 n.13 convertito con modificazioni dalla L.21.04.2023 n.41, si sono estese le disposizioni previste al comma 6-bis del suddetto articolo anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 relativamente alla lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Dalla lettura della formulazione della norma appare che, per l’anno 2023 per i contratti sottoscritti con offerte presentate nell’anno 2022, ai fini del riconoscimento del maggior importo derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati al contratto in essere sia sufficiente una delle due condizioni e cioè che le lavorazioni siano state eseguite o contabilizzate nell’anno 2023, formulazione diversa da quanto previsto nel comma 1 dell’art.26 ove relativamente all’anno 2022 la disposizione prevedeva la doppia condizione e cioè che le lavorazioni fossero state eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Tale nuova formulazione potrebbe indurre ad interpretare il diritto al riconoscimento dell’applicazione dei prezzari aggiornati anche per lavorazioni eseguite nell’anno 2022 ed il cui stato di avanzamento lavori sia stato emesso nell’anno 2023.
Questo ufficio ritiene tale interpretazione non corretta in quanto:
- in primo luogo la contabilizzazione del lavoro pubblico in applicazione anche di quanto disposto dall’art.13 comma 1 ultimo periodo del DM 7 marzo 2018 n.49 segue il principio di costante progressione con le attività di accertamento dei fatti producenti spesa che devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e quindi devono procedere di pari passo con l’esecuzione; la contabilizzazione pertanto si concretizza normativamente con l’esecuzione della lavorazioni, non rilevando ai fini della contabilizzazione l’emissione dello stato di avanzamento lavori che rappresenta il riassunto di tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di emissione
- in secondo luogo l’applicazione del principio dettato dalla norma di riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali non seguirebbe un principio unitario per tutti i contratti in essere ma sarebbe legato alle previsioni contrattuali di ogni singolo appalto con le quali sono stati stabiliti gli importi per l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori; si potrebbe creare il caso di lavori avviati a metà dell’anno 2022 con raggiungimento dell’importo previsto per l’emissione del SAL al 2 gennaio 2023 e quindi soggetti al riconoscimento dei maggiori importi, mentre nel caso di lavori avviati nel medesimo periodo con raggiungimento dell’importo per l’emissione del SAL al 31.12.2022 senza il riconoscimento di alcuna maggiorazione.
Si richiede parere circa la corretta interpretazione ed applicazione della disposizione normativa suddetta.

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