Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: visto del direttore lavori
L'articolo in oggetto, apporta modifiche all'allegato II.14, art. 12 del Codice, introducendo il comma 11 -bis che prevede, per i lavori d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA, la tenuta di una contabilità semplificata con la possibilità di sostituire il CRE con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (DL) sulle fatture di spesa. A livello pratico ed operativo si ritiene che, tale "visto", debba concretizzarsi con la redazione di un'attestazione semplificata con la quale, il DL, dichiara la "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a corredo delle fatture presentate dalle imprese. Esempio pratico di dichiarazione di buona esecuzione: "In riferimento alla fattura n.____ del ____ si dichiara che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed entro i tempi contrattuali previsti. Tenendo conto delle opere eseguite, si conferma la corrispondenza del lavoro svolto, con quanto fatturato, ai fini del pagamento". VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e sua firma). Con l'occasione si chiede se, tale previsione normativa, possa analogamente estendersi anche ai servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA con la differenza di attestazione da parte del RUP oppure del DEC qualora nominato, in luogo del DL.