Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: sostituzione ausiliaria
Questo Ente ha bandito una procedura di gara aperta sotto soglia per l’affidamento in concessione di un impianto sportivo. La proposta di aggiudicazione è stata formulata nei confronti del concorrente, che al fine del rispetto dei requisiti speciali richiesti, si è avvalso, ai sensi dell’art. 89 del Codice, di un’ausiliaria, presentando regolare contratto di avvalimento e dichiarazione di impegno di messa a disposizione dei requisiti speciali, sia nei confronti del concorrente che della Stazione appaltante Nel tempo intercorrente fra le verifiche da parte della S.A. e l’aggiudicazione efficace, l’ausiliaria comunicava a questa Amministrazione la volontà di recedere dal contratto per intervenute incomprensioni con il concorrente, il quale contemporaneamente chiedeva la possibilità di sostituire l’ausiliaria. L’art. 89 comma 3 del Codice prevede che la S.A. imponga la sostituzione dell’ausiliaria nel caso in cui quest’ultima non abbia i requisiti di partecipazione. Nel caso in specie, la risoluzione del contratto di avvalimento è dovuta a contrasti fra l’ausiliaria e l’ausiliata e non a fattori esterni di perdita o non possesso dei requisiti richiesti. Posto che nel bando di gara non sono previsti altri casi di sostituzione dell’ausiliaria, si chiede, se, prima dell’aggiudicazione efficace, sia ammissibile tale sostituzione per richiesta delle parti.
Questa S.A. ha affidato un lavoro, in corso di esecuzione, ad impresa Ausiliata “A”, in avvalimento con Impresa ausiliaria B. Durante l’esecuzione dei lavori per l’impresa ausiliaria “B” è stata emessa interdittiva antimafia. Ciò posto, tenuto conto anche della delibera ANAC n. 794 del 14/10/2020 si chiede di sapere se appare possibile, dal punto di vista normativo, consentire all’impresa Ausiliata “A” la sostituzione dell’impresa ausiliaria “B” con altra impresa in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dalle norme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art 89, comma 3 del Codice o, diversamente, bisogna avviare la procedura di risoluzione automatica del contratto nei confronti dell’operatore economico Impresa “A”, stante la circostanza che l’art. 95 del D.Lgs 159/2011 dispone la possibilità di sostituzione per le imprese diverse dalla mandataria che partecipano ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese senza alcun riferimento per le imprese ausiliarie.
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