Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: polizza assicurativa

PRESENTAZIONE FATTURA
QUESITO del 22/03/2011

Il geologo che redige la relazione geologica di un progetto è tenuto a presentare la polizza assicurativa specifica per il progetto ex art. 105, dpr 554/99?

Si richiede un parere in merito alla polizza assicurativa prevista dall’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in caso di progettazione esterna, ovvero se sia legittimo richiedere al progettista una polizza specifica per le opere di progettazione, riferita allo specifico incarico, o se è sufficiente acquisire la generica polizza di responsabilità professionale, anche quando la stessa non dovesse risultare conforme al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico richiamato dall’art. 103 comma 9 del Codice degli Appalti (D.M. 123/2004, attualmente in vigore fino a nuova approvazione, così come stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con parere del 14 giugno 2017 n. 1665). La questione assume particolare rilevanza con riferimento ai massimali di copertura che, in caso di assicurazione generica, non risulterebbero parametrati e, dunque, potenzialmente inadeguati al valore dell’opera progettata.

1. Coperture assicurative per il personale degli enti locali alla luce delle previsioni del CCNL vigente. L'art. 58, comma 6 del CCNL Funzioni Locali (novembre 2022) prevede che: "Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno." Primo quesito: Il previgente CCNL escludeva espressamente la copertura nei casi di danni cagionati dal personale con dolo o colpa grave, laddove tale esclusione non è riprodotta nel nuovo CCNL. Eccettuati i casi di dolo (da escludere in ogni caso), la mancata conferma di esclusione nel nuovo CNNL renderebbe possibile una copertura con premio a carico dell'ente per i danni cagionati dal personale con colpa grave? Ed in caso di risposta positiva, tale eventualità non confliggerebbe con il portato dell’art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008, che dovrebbe essere stata abrogata, nonché con l’univoco orientamento in tal senso della magistratura contabile? Secondo quesito: il comma 8, ultimo periodo, dell'art. 58 prevede che "Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale." Ciò premesso, se l’Ente ha già contratto una polizza di RC Patrimoniale, a copertura dei danni riconducibili all’operato del proprio personale (colpa lieve), cosa si intende per “aumento dei massimali” e “estensione area di rischio”? Tali previsioni non sarebbero ancora una volta in conflitto con le diverse pronunce della giustizia amministrativa al riguardo? (ex multis: C.Conti sez. Emilia Romagna n. 3/2009)? 2. Coperture assicurative per i pubblici dipendenti alla luce del nuovo Codice dei contratti Primo quesito: L'art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che "Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale". Ciò premesso, qual è la differenza tra la copertura prescritta da questa norma e quella di cui alla usuale polizza di RC patrimoniale dell’Ente (colpa lieve) che riguarda tutti i danni patrimoniali e quindi anche quelli connessi a gare e contratti, riconducibile all'Ente per fatto del proprio personale (nessuno escluso)? Anche in questo caso si rende necessario chiarire senza margine di dubbio se le coperture in argomento possano/debbano essere estese anche ai danni per la c.d. “colpa grave” (secondo quesito del punto precedente) Secondo quesito: L'art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale ". Con parere n. 2163/2023, l'ufficio di supporto giuridico del MIT ha chiarito che le figure per i quali sussiste l'obbligo di assicurazione sancito dalla predetta norma sono tutte quelle che svolgono le attività indicate nell’allegato «I.10» per cui è consentita l’erogazione dell’incentivo, e cioè le seguenti: - programmazione della spesa per investimenti; - responsabile unico del progetto; - collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento) - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; - redazione del progetto esecutivo; - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; - verifica del progetto ai fini della sua validazione; - predisposizione dei documenti di gara; - direzione dei lavori; - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; - direzione dell’esecuzione; - collaboratori del direttore dell’esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - collaudo tecnico-amministrativo; - regolare esecuzione; - verifica di conformità; - collaudo statico (ove necessario). Ciò premesso, se l’Ente è dotato di specifica polizza di RC Patrimoniale che copre la responsabilità dell’Ente per fatto riconducibile al personale (senza esclusione alcuna) di cui si avvale nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’obbligo di cui all'art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, si intende assolto? Al riguardo si ricorda che le polizze normalmente adottate dalla PA prevedono una specifica sezione dedicata alla figura dei c.d. “dipendenti tecnici” (progettisti, verificatori di progetto, etc.) e, ove necessario, prevedono la possibilità di emettere specifici certificati assicurativi per le garanzie di cui alla ex Legge Merloni, caso per caso.