Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: competenze rup
Il comma 12 dell’art. 41 del D.lgs 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”. Qualora la stazione appaltante si trovi in una situazione di grave carenza di personale, tale per cui la progettazione tramite propri dipendenti non sia possibile senza recare pregiudizio all’ordinario assolvimento delle funzioni di istituto o nel caso in cui la medesima stazione appaltante non disponga di figure in possesso di adeguata professionalità in relazione al servizio o fornitura da progettare, è possibile ricorrere a professionalità esterne, seguendo le procedure previste dal nuovo codice?
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Alla luce delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 8 dell'Allegato I.2, secondo le quali il RUP svolge le funzioni del DEC "nei limiti delle proprie competenze professionali", si chiede di confermare che anche al di fuori delle casistiche tassative indicate dal Codice in cui vige l'obbligo di differenziare la figura del DEC da quella del RUP, rimanga comunque in capo all'Amministrazione la facoltà di nominare il DEC, laddove la particolare natura dell'appalto richieda, in fase di esecuzione, il possesso di adeguate e specifiche competenze tecniche delle quali il RUP sia sprovvisto (si pensi in proposito, a titolo meramente esemplificativo, alle forniture di dispositivi medici).
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