Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: appalto lavori
Affidamento di lavori avente ad oggetto categoria OS23.
Sono presenti lavori di miglioramento statico su beni culturali cat. OG2 per un importo inferiore sia al 10% che a 150.000 €.
E’ necessario scorporare la categoria OG2 (indipendentemente dall’importo e dalla percentuale) o è possibile inserirla in prevalente con facoltà di subappalto?
In caso sia necessario lo scorporo la qualificazione in OG2 deve avvenire con art. 90 DPR 207/2010 o con art. 12 DM 154/2017 ?
Grazie
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L'art. 16 dell'all. II.2-bis del Codice, introdotto dall'art. 86 del D.Lgs. 209/2024, dispone al comma 1 che "Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano (...) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice" e al comma 2 che "Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023." Ciò premesso, si chiede con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31.12.2024 nelle more dell'adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni: a) se la vigenza postuma dell'art. 60 del Codice nella precedente formulazione sia limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 e, di conseguenza, sia già applicabile il comma 2 dell'art. 60 nella nuova formulazione; b) se debbano essere inserite nei documenti di gara clausole di revisione prezzi che si attivino al verificarsi di variazioni del costo dell'opera superiori al 3% dell'importo complessivo e che operino nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire oppure se tali clausole debbano invece contenere le % previste nella precedente formulazione della norma.
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