Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Piano economico finanziario
Con procedura di project financing questa Stazione appaltante (SA) ha affidato l'ampliamento del cimitero comunale e la connessa gestione al promotore (P) proponente, ora Concessionario (C), con remunerazione consistente unicamente nel diritto di gestire quanto oggetto del contratto. La proposta del P era corredata da Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato. Nel PEF fra i mezzi finanziari indicati per la realizzazione dell'intervento erano indicati tra gli altri: contrazione di mutui, risorse proprie (non altrimenti specificate). Si chiede: 1.Il RUP ha una posizione di garanzia rispetto a quanto riportato nel PEF in merito all'investimento di risorse proprie, o contrazione di mutui per la realizzazione delle opere ? 2.Atteso che il PEF attesta unicamente la correttezza, congruità delle poste utilizzate per la sua elaborazione e fornisce una positiva valutazione sugli elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di finanziamento) verificandone l'equilibrio in relazione ai flussi di cassa generati dal progetto, esclusivamente sulla base dei dati forniti dall'impresa (cfr. AVCP n. 14/2001) sussiste un onere, un obbligo per la SA di verificare se il C ha avuto accesso ai mezzi finanziari (risorse proprie o mutui) per la realizzazione dell'opera ? 3.Se sì con che modalità e quali strumenti può la SA verificare, in fase realizzativa delle opere, se il C sta utilizzando risorse proprie e gli sono stati concessi mutui ? 4.Se, invece, nessun obbligo di verifica e responsabilità ricade sulla SA in merito all'utilizzo di risorse proprie o mutui indicati nel PEF (infatti è lo stesso C che sostiene il rischio operativo) e di fatto il C non reperisce le risorse indicate, è sufficiente che la SA azioni a propria tutela penali, polizze a fronte di un ritardo nella realizzazione degli interventi dovuto a mancanza di mezzi finanziari ?
Argomenti:
L'art. 110 del D.lgs. 36/2023 prevede che: "La stazione appaltante valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, comma 9, appaiono anormalmente bassi. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione." Considerato che il suddetto articolo fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all'ente concedente e nelle concessioni si controlla l'attendibilità di una previsione economica finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico in capo al concessionario, si chiede se il Disciplinare di gara può non prevedere la verifica dell'anomalia e la modalità di valutazione delle stessa? Ferma restando la verifica rigorosa sull'adeguatezza, attendibilità e sostenibilità del piano economico finanziario in base ai diversi indicatori di redittività richiesti nel Disciplinare di gara, attività che sarà svolta dalla commissione giudicatrice prima dell'attribuzione del punteggio economico. Prevedendo, altresì, nel Disciplinare di gara che in caso di Piano economico finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.