Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Anomalia dell'offerta
A seguito della riscrittura del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 ad opera del D.L. n. 32/2019 (Sblocca cantieri), stante la non chiara formulazione della lettera d) del predetto comma, si chiede di volerne chiarire il significato, fornendo un'esemplificazione numerica di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma in argomento.
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In una procedura negoziata con criterio del minor prezzo e esclusione automatica delle offerte, dopo la valutazione della documentazione amministrativa, sono state ammesse all’apertura delle offerte economiche 15 operatori. Dopo l’apertura delle offerte economiche, 1 offerta è stata esclusa per difetto di sottoscrizione dell’offerta economica . La domanda è : per il calcolo della soglia di anomalia si applica il comma 2 o il comma 2 bis dell’articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016? Il dubbio ci viene perché, se è vero che le offerte rimaste in gara sono 14 e quindi si dovrebbe applicare il comma 2 bis , la dizione letterale della norma , riportata sia nel comma 2 sia nel comma 2 bis dell’articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, fa riferimento alle offerte ammesse. Volevamo quindi essere sicuri di cosa si intendesse per offerte ammesse, se quelle rimaste in gare (e quindi non si conteggiano più le offerte escluse per difetto della offerta economica, per esempio per mancata sottoscrizione come nel nostro caso), o quelle che sono state ammesse all’apertura delle offerte economiche e quindi conteggiando anche quelle che poi all’apertura delle offerte economiche sono state escluse , per esempio come nel nostro caso, per difetto di sottoscrizione? E’ importante in quanto la rilevanza pratica è enorme, cambiando la soglia di anomalia e quindi il probabile aggiudicatario
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