Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONEWHITE LIST - SE PREFETTURA NEGA LA DOMANDA PER ATTIVITA' NON INERENTE - NON VA ESCLUSA LA DITTA

TAR MARCHE SENTENZA 2022

Anche volendo tuttavia sostenere che l’iscrizione avrebbe dovuto sussistere fin dalla data di presentazione della domanda, va osservato che la controinteressata aveva formulato la relativa istanza alla competente Prefettura di Roma, evidenziando l’esigenza di acquisirla per partecipare a procedure analoghe bandite da altri enti come risulta dalla relativa documentazione versata in atti.

La Prefettura riteneva invece che non sussistessero le condizioni per procedere con l’iscrizione richiesta, poiché, a suo giudizio, inerente ad attività non riconducibile ai settori ex art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012. Di ciò non può quindi essere rimproverato l’operatore economico.

Come già rilavato dalla giurisprudenza amministrativa su controversia analoga “L’assunto della ricorrente e le conseguenze che ne trae (esclusione del r.t.i. per mancata iscrizione nella white list) determinerebbero un esito paradossale in quanto la mancata iscrizione è dipesa non già dall’assenza dei requisiti per ottenerla, bensì dal rifiuto delle Prefetture competenti in ragione della non appartenenza dell’attività oggetto dell’appalto ai settori sensibili di cui all’art. 1 comma 53 della L. 190/2021, non potendo quindi la mancata iscrizione essere imputata alle imprese.” (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 21/7/2021, n. 1775).

Agli atti risulta che l’istanza è stata comunque riproposta in data 2/7/2020 anche in applicazione della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 4-bis del DL n. 23/2020 come modificato dalla Legge di conversione n. 40/2020.

Il ricorso va quindi respinto.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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