Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST - EQUIPOLLENTE ALLA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Invero, è pacifico che l’iscrizione alla white list indicata costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nel registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1 co. 53 l. n. 190/2012 costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Vi sono plurime ragioni per ritenere, tuttavia, non meritevole di accoglimento la censura.

Innanzitutto, parimenti a quanto sostenuto anche dalla controinteressata, si ritiene che l’iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita ai sensi dell’art. 30 D.L. 189/2016 soddisfi il requisito richiesto anche nel disciplinare di gara.

Invero, in disparte la differenza in punto di competenza (nell’un caso a decidere è una struttura ad hoc istituita presso il Ministero dell’Interno e nell’altro la Prefettura), le condizioni necessarie per l’iscrizione sia nella white list che all’Anagrafe antimafia citata sono le stesse, poiché anche l’art. 30, co. 6, cit. dispone espressamente che: “Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco …; ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio ..”.

Il presupposto comune ai fini della iscrizione in entrambi gli elenchi consiste, dunque, nella positiva verifica, tramite censimento dell’impresa sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’art. 96 D. Lgs. n. 159/2011, dell’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 (ovvero dei presupposti per il rilascio della informazione antimafia liberatoria di cui all’art. 91 del medesimo decreto).

Ne consegue come, a prescindere dalla differente latitudine applicativa della menzionata Anagrafe antimafia e della c.d. white list, il requisito generale di partecipazione, consistente nella preventiva verifica della insussistenza di infiltrazioni mafiose nell’operatore economico, ben possa ritenersi integrato per la Cimas srl dalla iscrizione alternativa in uno dei predetti elenchi prevedenti pur sempre l’applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (cfr. in termini analoghi TAR Abruzzo, sez. I, n. 212/2020; mentre non rileva ai fini della presente decisione la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 3385/23, poiché in quel caso c’era stata solo una richiesta di iscrizione e nessuna valutazione era stata ancora compita).

Peraltro, a conferma dell’equipollenza delle due iscrizioni, c’è da considerare che l’art. 30 co. 7 D.L. 189/2016 prevede l’iscrizione “di diritto” per le imprese che già risultino essere inserite negli elenchi di cui all’art. 1 co. 52 l. 190/2012.

A questo primo argomento, basato sull’equivalenza tra le due iscrizioni, deve poi aggiungersi, in via assolutamente generale, che, secondo i principi di ispirazione di rango eurounitario, i documenti di gara vanno letti ed interpretati in funzione di assicurare, nel rispetto della tutela della concorrenza, la massima partecipazione delle imprese.

In definitiva, dalla lettura della normativa vigente si ricavano chiari elementi a sostegno della tesi della sostanziale assimilazione sotto il profilo funzionale tra l’iscrizione presso l’Anagrafe antimafia e quella c.d. white list: la finalità sottesa appare assolutamente identica, poiché mediante entrambi detti strumenti si assolve alla funzione di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti.

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