Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO - NULLA LA CLAUSOLA CHE PREVEDE L'ISCRIZIONE DA ALMENO TRE ANNI (83)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

L'art. 83 co. 1 lett. a) c.c.p. (d.lgs. n. 50/2016) stabilisce che la Stazione appaltante possa prevedere dei requisiti di idoneità professionale; i requisiti di ogni tipologia, peraltro, devono essere “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto” come chiarito dal comma successivo del medesimo articolo.

Va segnalato, tuttavia, che il co. 3 dello stesso art. 83 c.c.p. (d.lgs. n. 50/2016) prevede che: “ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), (ossia, appunto, quelli di idoneità professionale) i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali”.

La norma è, quindi, chiara nel senso di richiedere semplicemente l’iscrizione al registro della camera di commercio così come richiede l’iscrizione agli ordini professionali qualora la specifica prestazione rientri tra quelle proprie delle professioni regolamentate.

Su un altro versante, la norma consente alle Stazioni appaltanti di prevedere requisiti esperienziali di capacità economica e tecnica (art. 83 co. 1 lett. ‘a’ e ‘b’ c.c.p.) per cui, peraltro, è consentito l’avvalimento.

In particolare, per alcuni requisiti tecnici ed economici, riferibili necessariamente a un arco temporale, quali ad esempio il fatturato ‘annuo’ minimo (v. art. 83 co. 4 c.c.p.), è possibile prendere in esame un periodo determinato in cui li si è posseduti e, tuttavia, gli operatori possano avvalersi, ai fini di maturare il requisito, dell’esperienza di altre imprese (art. 89 c.c.p.). Quanto ai requisiti di idoneità professionale, come si è detto, l’avvalimento non è consentito (v. art. 89 co. 1 c.c.p.) e, tuttavia, il menzionato art. 83 co. 3 c.c.p. prevede espressamente che rilevi la mera iscrizione al registro delle imprese (o all’ordine professionale di riferimento), senza alcun riferimento alla durata dell’iscrizione medesima.

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