APPLICABILITÀ DEL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE ALL'UNICO CENTRO DECISIONALE (51.3)
Ai fini dell'applicazione del limite massimo di lotti aggiudicabili previsto dall'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le diverse società offerenti devono essere considerate come un'unica entità economica qualora siano sottoposte al medesimo centro di controllo o decisionale. Tale interpretazione sostanzialista è necessaria per evitare che la finalità antitrust dei vincoli di gara sia vanificata da accaparramenti operati da un solo soggetto economico tramite articolazioni societarie multiple, prescindendo dalla presenza di una specifica clausola limitativa nel disciplinare di gara.
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