INAPPLICABILITÀ DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ALLE PISTE CICLABILI E VALORE DI VARIANTE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
In materia di opere pubbliche, l'Accordo di Programma finalizzato all'approvazione di un progetto definitivo comporta variante agli strumenti urbanistici e prevale sulla pianificazione locale del traffico. Sotto il profilo ambientale, la ciclovia non è equiparabile a una strada extraurbana o urbana se dedicata esclusivamente ai velocipedi, con conseguente esclusione dell'obbligo di VIA. Le censure relative alla scelta del tracciato sono inammissibili se non dimostrano una manifesta irragionevolezza, restando l'individuazione del percorso nell'alveo della discrezionalità tecnica e amministrativa della Stazione Appaltante.
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