AMMISSIBILE IL DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI UTILI AL GIUDIZIO DURANTE LA VERIFICAZIONE (46.2)
Ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di produrre in giudizio tutti i documenti ritenuti utili per la decisione, compresi quelli non precedentemente versati nel fascicolo procedimentale o processuale. Tale deposito non è soggetto alle ordinarie preclusioni istruttorie qualora avvenga nella fase di verificazione e sia funzionale all'ausilio tecnico del giudice, fermo restando l'obbligo di garantire il contraddittorio consentendo alle parti la presentazione di memorie e osservazioni tecniche prima della stesura della relazione definitiva del verificatore.
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