Giurisprudenza e Prassi

AMMISSIBILE IL DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI UTILI AL GIUDIZIO DURANTE LA VERIFICAZIONE (46.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Ordinanza 2024

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di produrre in giudizio tutti i documenti ritenuti utili per la decisione, compresi quelli non precedentemente versati nel fascicolo procedimentale o processuale. Tale deposito non è soggetto alle ordinarie preclusioni istruttorie qualora avvenga nella fase di verificazione e sia funzionale all'ausilio tecnico del giudice, fermo restando l'obbligo di garantire il contraddittorio consentendo alle parti la presentazione di memorie e osservazioni tecniche prima della stesura della relazione definitiva del verificatore.

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