Giurisprudenza e Prassi

VERIFICHE DEI REQUISITI - NON SI APPLICA IL SILENZIO ASSENSO (17.5)

ANAC PARERE 2023

L'art. 17, comma 5, del Codice, sopra richiamato, stabilisce espressamente che il competente organo <<dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace>> e che la Relazione Illustrativa del nuovo Codice, valorizza a tali fini il positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione, prevedendo quindi che solo all'esito di tale riscontro sia possibile procedere alla stipula del contratto.

Il legislatore ha quindi voluto esplicitare l'obbligo per la stazione appaltante di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al reale possesso dei requisiti di partecipazione, prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto.

Pertanto, <<Alla luce delle previsioni sopra richiamate [art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023] possibile procedere all'aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti in capo all'offerente (...)>> (Parere MIT n. 2075/2023).

Per quanto sopra, visto il chiaro disposto dell'art. 17, comma 5, del Codice e chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa, si ritiene non applicabile alla fattispecie in esame l'istituto del silenzio-assenso invocato nell'istanza di parere, al fine di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto d'appalto, decorsi inutilmente 30 giorni dall'attivazione dei controlli da parte della stazione appaltante, in assenza di specifica previsione in tal senso (diverso è il caso previsto, ai fini della stipula contrattuale, dall'art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. 159/2011 in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia; Cons. di Stato, sez. V, n. 5777/2020).

Nel caso in esame, quindi, <<non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 bis della L. 241/1990 (silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), così come modificata dalla L. n. 124/2015 (Legge Madia). Pertanto in caso di inutile decorso del suddetto termine generale è [30 giorni], la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata>> (parere MT 188/2018).


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