Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA – LIMITI SINDACATO AUTORITÀ (97)

ANAC DELIBERA 2020

Muovendo dalle richiamate disposizioni, l’Autorità, nella recente Delibera n. 40 del 15 gennaio 2020, ha evidenziato che “la verifica della congruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori che concorrono al calcolo del costo complessivo, che devono risultare giustificati e sostenibili, e può limitarsi alla verifica del rispetto delle tabelle ministeriali solo se le altre variabili risultano immutate rispetto alle stime effettuate in sede di predisposizione della documentazione a base di gara”, nel caso in cui “il monte ore di alcune lavorazioni risulta ridotto rispetto alle stime dell’amministrazione” l’aggiudicatario è tenuto ad indicare “gli strumenti concreti (particolari metodologie di esecuzione o altri accorgimenti) di cui intende avvalersi e che possono giustificare una simile contrazione delle tempistiche”. Pertanto, laddove un operatore riduca sensibilmente i tempi di esecuzione di alcune lavorazioni, con conseguente riduzione del monte orario complessivo stimato dall’amministrazione (e del corrispettivo costo della manodopera) è tenuto ad indicare gli strumenti concreti approntati per giustificare i ridotti tempi della manodopera indicati in sede di offerta, ad esempio l’impiego di particolari metodologie di esecuzione dei lavori (analogamente cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 13 marzo 2019, n. 544); applicando i suddetti principi al caso di specie, non si ravvisino elementi di irragionevolezza nella valutazione di congruità dei costi della manodopera effettuata dalla SA. Dall’offerta temporale della società aggiudicataria si evince che quest’ultima, per realizzare le lavorazioni oggetto di gara nel minore tempo di 350 giorni, ha incrementato il numero giornaliero di operai rispetto alla stima presuntiva operata dall’amministrazione di due unità, offrendo una squadra giornaliera composta da 5 operai (in luogo di 3), di cui due specializzati di 3º livello e tre operai comuni di 1º livello. L’aumento delle unità lavorative giornaliere offerte dall’impresa va, dunque, a “compensare” la riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto; a fronte, infatti, della riduzione di questi ultimi del 25% vi è stato un decremento dei costi complessivi della manodopera (rispetto a quelli stimati negli atti di gara) di appena il 5%, ed un aumento della percentuale di incidenza sull’offerta complessiva formulata (passata dal 32,493% previsto nel disciplinare a circa il 50,30%). Inoltre, in sede di giustificativi, l’aggiudicataria ha precisato di avere considerato un più ridotto margine di utile (del 5%), senza diminuire i costi del personale, rispettosi delle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del Codice, e ha documentato di disporre di attrezzature e macchinari (cfr. All. 2 delle giustifiche) che le consentono di ottimizzare i tempi di realizzazione dei lavori, nonché di abbattere i costi relativi alle spese generali (manutenzioni e assicurazioni dei mezzi e delle attrezzature, costi relativi all’apparato amministrativo e tecnico dell’azienda); CONSIDERATO che, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza in subiecta materia, la valutazione di congruità dell’offerta deve essere globale e sintetica, si ritiene che, nel caso in esame, estendendo la valutazione a tutti i fattori che concorrono al calcolo del costo complessivo della manodopera (costi medi risultanti delle tabelle ministeriali, tempi di esecuzione delle lavorazioni, quantità e inquadramento di risorse personali offerte, metodologie esecutive impiegate) non vi sono elementi concreti per mettere in discussione la congruità ed attendibilità del costo della manodopera stimato nell’offerta dell’aggiudicataria.

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COSTO DELLA MANODOPERA: Il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensiv...
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