VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA - LIMITI DEL SINDACATO ESTERNO (97)
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Cooperativa Edile Artigiana S.c. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento del Liceo delle Scienze Umane Albertina Sanvitale, Piazzale San Sepolcro, Parma - Importo a base di gara: Euro 1.630.000,00 – S.A.: Provincia di Parma.
Nel caso in esame, nei limiti del sindacato esterno che compete all’Autorità, non si ravvisano errori di fatto o macroscopiche illogicità e/o irragionevolezze compiute dal RUP nell’ambito della valutazione tecnica di anomalia dell’offerta e che i rilevi formulati dalla CEA nei confronti della procedura di riesame della verifica di anomalia e dei secondi giustificativi dell’impresa aggiudicataria non siano accoglibili, in quanto presupporrebbero una ulteriore e autonoma verifica in sede di precontenzioso della congruità di singole voci dell’offerta, in contrasto con le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sopra richiamate.
Come recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (sez. V, 05 maggio 2020, n. 2850) non sono accoglibili le censure in tema di verifica di anomalia che “presuppongono una ulteriore e autonoma verifica in sede di giudiziale della congruità di singole voci dell’offerta [… e che] involvono inoltre in una personale ricostruzione dei costi, non considerando la specifica organizzazione di impresa dell’offerente, che ben può far valere in relazione ai costi stessi le particolari condizioni di favore di cui essa gode nel mercato di riferimento” (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772: “Per giurisprudenza consolidata, il giudizio di anomalia è costituito da una valutazione di carattere globale e sintetico dell’offerta e ha ad oggetto la sua complessiva affidabilità “[…] senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono […]” (ex plurimis, Cons. Stato, III, 1° marzo 2018, n. 1278). Il mero dissenso dalla valutazione di congruità operata dalla commissione di gara o l’opinabilità di tale valutazione non costituisce automaticamente prova o indizio della sua erroneità e tanto meno della sua illegittimità”; si veda anche TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 22 giugno 2020, n. 6851).
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