PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA' DELL'OFFERTA: LA RIFORMULAZIONE IN FASE DI ANOMALIA COMPORTA L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (110)
All’esito della verifica di anomalia disposta dalla Stazione appaltante, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per avere fornito giustificativi comportanti la sostanziale riformulazione della propria offerta.
Si è trattato di un vero e proprio ricalcolo dell’offerta, a fronte del quale l’esclusione dalla gara costituisce una conseguenza necessitata alla luce del principio, invalso, dell’immodificabilità dell’offerta (in sede di verifica dell’anomalia -infatti- è consentito l’aggiustamento delle singole voci di costo e/o delle relative giustificazioni, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica formulata in gara, a tutela della par condicio e della stessa affidabilità dell’operatore economico offerente: per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 agosto 2025, n. 6915; id., 29 luglio 2025, n. 6710; id., 18 aprile 2025, n. 3406).
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