Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN HOUSE E VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Come è noto, l’affidamento in house di un servizio da parte di un soggetto pubblico, in quanto consente di non rivolgersi al mercato attraverso una gara pubblica, e quindi elimina la possibilità di concorrenza in merito, è subordinato dalla legge a presupposti di particolare rigore.

Come va detto per chiarezza, la normativa europea, in particolare l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE cui la ricorrente appellante si richiama, non contiene particolari previsioni limitative dell’affidamento in house, limitandosi a prevedere i requisiti richiesti perché esso sia realmente tale. Le disposizioni limitative invece sono contenute nell’art. 34 comma 20 del d.l. 179/2012, per cui “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. In termini analoghi, l’art. 192 del d. lgs. 50/2016 prevede al comma 2 che: “Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. Come è evidente, si tratta di una valutazione discrezionale, che per principio pacifico, che come tale non richiede puntuali citazioni, è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli limiti in cui essa si traduca in valutazioni abnormi o manifestamente illogiche.

Nel caso presente, le delibere di affidamento 10/2020 e 21/2020 sono corredate di un’analitica relazione sul punto (doc. ti 1 in I grado ricorrente nel ric. 1166/2020 e doc. 2 nei motivi aggiunti a ric. 1166/2020 T.a.r. Campania Salerno), che in sintesi svolgono, la prima da p. 32 in fine e la seconda da p. 21 alla fine, una puntuale valutazione economico-finanziaria della scelta, analizzando i costi comparati del servizio come svolto, rispetto alle alternative disponibili. Sul punto, non emergono contraddizioni evidenti alla lettura, né la ricorrente appellante svolge contestazioni specifiche, e quindi i motivi quinto e decimo vanno respinti.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
INFORMAZIONE: Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;