Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA - COMPARAZIONE FRA OFFERTE DIFFERENTI - NON È ELEMENTO INDICATIVO DI ANOMALIA (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’affermazione di inattendibilità dell’offerta aggiudicataria par la mancata indicazione di asseriti costi ulteriori (per “postazioni, cuffie e sedute” oltre che “per noleggi e fitti”) si fonda, invece, soltanto sulla differenza tra i valori dichiarati da quest’ultima e quelli indicati dall’appellante nei propri giustificativi: ma anche qui l’appellante non indica le ragioni per cui solo questi ultimi dovrebbero essere considerati plausibili e trascura che, secondo giurisprudenza consolidata, “la verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne […] per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo” (da ultimo Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690 ; ex multis 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007, n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).

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