Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DELL'ANOMALIA: DA ESPLETARSI ANCHE NEL CASO DI CONCESSIONE DI SERVIZI (185.5)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Il Collegio osserva quanto segue.

Occorre in primo luogo valutare la questione relativa alla legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta nel contesto di una concessione di servizi.

È opportuno chiarire che tale verifica, non solo è stata ritenuta ammissibile, ma è stata giudicata come opportuna, se non necessaria, dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato V, 7 aprile 2023, n. 3626; V, 24 maggio 2022, n. 4108; V, 1 dicembre 2022, n. 10567; VI, 7 maggio 2020, n. 2885; T.A.R. Campania, I, 28 maggio 2024, n. 116), la quale ha evidenziato il rilievo e l’importanza di tale accertamento anche nelle concessioni di servizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità economica delle offerte presentate.

Sebbene se le pronunce citate si riferiscono a procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016, la Sezione ritiene che i principi ivi affermati mantengano la loro validità anche a seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023.

Quest’ultimo (art. 185, quinto comma) stabilisce che “prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.

Ne consegue, quindi, che una verifica in ordine alla possibile anomalia dell’offerta vada effettuata anche nel caso di concessione di servizi.

La norma dispone che l’adempimento debba essere assolto dalla commissione giudicatrice prima dell’assegnazione del punteggio, ma, ad avviso del Collegio, non può ritenersi che una verifica disposta successivamente, anche su impulso del responsabile unico del procedimento, comporti l’illegittimità dell'intero procedimento o della statuizione finale.

Al riguardo appare essenziale sottolineare che, nel caso in esame, l’adempimento è stato sollecitato dal responsabile unico del procedimento ed espletato dalla commissione nella fase endoprocedimentale: erano stati, infatti, assegnati solo i punteggi, senza che fosse stata disposta l’aggiudicazione.

In assenza di decisioni provvedimentali definitive, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia il potere di adottare misure necessarie per completare l’istruttoria, anche qualora tali misure fossero state temporaneamente omesse, e ciò in ossequio ai fondamentali principi che governano l’attività amministrativa e che sono contemplati dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;