Giurisprudenza e Prassi

SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA ANOMALIA OFFERTA

ANAC DELIBERA 2020

La ratio del sub procedimento di verifica dell’anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, al fine di evitare che l’appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l’amministrazione appaltante e l’offerente, quale mezzo indispensabile per l’effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta (cfr. TAR Lazio, sez. I-ter, 30 dicembre 2016, n. 9182; Parere Anac n. 197 del 13 marzo 2019); il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; Id., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; Id., 30 ottobre 2017, n. 4978). Nel caso di specie la Stazione appaltante ha sottolineato come la mancata produzione del programma di esercizio, di cui è lo stesso istante a fare menzione nei giustificativi dell’offerta, ha impedito la verificare sulla sostenibilità dell’offerta che, per un verso, prevede l’impiego ridotto del parco mezzi offerto (81% del totale), dall’altra offre maggiori percorrenze chilometriche (+57%); pertanto, non risulta convincente quanto sostenuto dall’istante in merito al fatto che gli atti di gara non richiedessero la presentazione del programma di esercizio, risultando, viceversa, necessaria la sua produzione al fine di consentire la valutazione di sostenibilità di quanto dichiarato ed offerto.

oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Soc. Schiaffini Travel S.p.A.– Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) - Importo a base di gara: euro 1.302.429,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Sezze

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DECRETO: il presente provvedimento;
PROGRAMMA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oooo) del Codice: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui...
PROGRAMMA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oooo) del Codice: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...