SINDACATO LIMITATO SULLA DISCREZIONALITA' TECNICA NELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (97.1)
Il giudizio di congruita' dell'offerta costituisce espressione di discrezionalita' tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicita' o errore di fatto, senza che il sindacato possa estendersi a un'autonoma verifica della congruita' delle singole voci di costo. In particolare, i costi relativi a personale o consulenti esterni che operano trasversalmente su piu' appalti per lo stesso operatore economico sono qualificabili come 'costi indiretti della commessa' e possono essere imputati pro-quota alla specifica gara, poiche' l'esigenza di tutela del lavoro e la verifica della giusta retribuzione riguardano solo i dipendenti impiegati stabilmente e direttamente nell'esecuzione dell'appalto specifico.
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