Scomputo voci prudenziali e prova di resistenza nell'anomalia dell'offerta
Ciascun concorrente sopporta le conseguenze di quanto dichiarato nell'offerta economica in forza del principio di autoresponsabilità e della diligenza professionale richiesta. Non è ammesso, in sede di giustificazioni per l'anomalia, lo scomputo di voci di costo quali ammortamenti, oneri finanziari o accantonamenti per varie ed eventuali al fine di coprire sottostime su costi fissi (personale e formazione), poiché tali voci possiedono una funzione economica intrinseca non rinunciabile. La validità delle censure è inoltre subordinata alla prova di resistenza, che impone di dimostrare che l'accoglimento del motivo riporterebbe l'offerta in utile.
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