Giurisprudenza e Prassi

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA - DISCREZIONALITÀ TECNICA- SINDACABILE SOLO PER ILLOGICITÀ O PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI (97)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2021

Premesso sul giudizio di legittimità della verifica dell’anomalia:

-che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte: la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia all'errore nella loro indicazione nel corpo dell'offerta ( v. per tutte, Consiglio di Stato, sez. V , 02/07/2020 , n. 4272);

- che nella verifica dell'anomalia dell'offerta il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (v. da ultimo e per tutte Cons. St., sez. V, 19/11/2018, n. 6522; sez. V, 03/01/2019, n. 69);

- che in ordine alle modificazioni in sede di giustificazioni nel sub-procedimento di anomalia la giurisprudenza è costante nell’affermare che nelle gare pubbliche, nel contraddittorio che va assicurato in base alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, a fronte dell'immodificabilità dell'offerta sono tuttavia modificabili le giustificazioni nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (v. tra le tantissime, Consiglio di Stato, sez. V, 16/01/2020, n. 389);

- che la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile; senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione;

Considerato sul contraddittorio nella fattispecie:

- che l'art. 97, d.lgs. n. 50/2016 non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a stabilire, al comma 5, che la Stazione Appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. In particolare, il comma 5 dell'art. 97 citato prevede un'unica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio), com'era invece nel regime disegnato dal previgente art. 87 del d.lgs. n. 163/2006 (v. T.A.R. Napoli, sez. IV, 09/07/2020, n. 2971; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 05/06/2019, n. 1120; T.A.R. Roma, sez. III, 26/11/2018, n. 11422);

- che, più in particolare, è possibile far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle spiegazioni, ma la Stazione Appaltante non vi è obbligata (v. Consiglio di Stato sez. V, 28/01/2019, n. 690 e Cons. St., 1.2.2021, n. 911);

- che se l’attuale formulazione della norma non esclude, quindi, la facoltà per la p.a. di avanzare altre richieste istruttorie, in quanto espressione della modalità di perseguimento dell’interesse pubblico all'individuazione del miglior offerente, essa possa essere esercitata laddove la Commissione non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta;

- che, però, nella specie dagli atti non emerge alcun dubbio della Commissione tale da dover imporle tale suppletivo riscontro;

- che, tra l’altro, nella specie l’offerta dell’aggiudicataria provvisoria è stata sottoposta ad offerta non nell’esercizio della discrezionalità della p.a. ma obbligatoriamente in quanto con ribasso superiore alla soglia stabilita dall’art. 97 co. 2 c.p.p.;

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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