Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA DEFINIZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA (110.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SALERNO Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici, l'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di valutare la congruità delle offerte, obbligandole però a predeterminare nel bando gli elementi specifici da considerare; ne consegue che è legittima la clausola che subordina la verifica di anomalia al superamento di una soglia prefissata (es. quattro quinti dei punteggi tecnici ed economici), non costituendo tale scelta un'illegittima autolimitazione o una violazione del divieto di gold plating.

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