Giurisprudenza e Prassi

Autoresponsabilità dell'operatore economico e insindacabilità della verifica di anomalia

CONS. STATO Sentenza 2026

Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, l'operatore economico che indica nell'offerta voci di costo specifiche o prudenziali è vincolato a tali dichiarazioni in virtù del principio di autoresponsabilità, non potendo poi invocare lo scomputo di tali somme per coprire perdite accertate dalla stazione appaltante in sede di verifica di anomalia, in quanto ciò altererebbe l'equilibrio dell'offerta e la copertura del rischio d'impresa.

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