VERIFICA ANOMALIA SOPRASOGLIA - RAGIONEVOLE LA PREVISIONE DI SOTTOPORRE A VERIFICA LE OFFERTE CON PUNTEGGIO SUPERIORE AI 4/5 DEL PUNTEGGIO MASSIMO (110)
In via generale, la scelta di sottoporre a verifica di anomalia le offerte che abbiano riportato un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica e per quella economica non appare contrastare né con le disposizioni del Codice né con quelle del Bando- tipo approvato dall'Autorità; al contrario, risulta perfettamente aderente alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nella relazione sullo schema di Codice dei Contratti, ovvero uno dei possibili criteri di individuazione delle offerte da sottoporre ad anomalia.
Una volta appurata la legittimità generale del criterio dei 4/5 del punteggio massimo, occorra valutare se la scelta di prevedere tale criterio nella lex specialis della procedura di gara in oggetto sia censurabile per manifesta irragionevolezza o illogicità.
RILEVATO che, come sopra anticipato, la procedura di gara in oggetto è diretta all'affidamento di un Accordo Quadro, suddiviso in 6 lotti (corrispondenti a raggruppamenti di Regioni), avente ad oggetto la prestazione dei Servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni (più in particolare, servizi di consulenza tecnica, formazione e sorveglianza sanitaria). Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per l'offerta tecnica e 20 per quella economica). Per quanto concerne l'offerta economica, il disciplinare prevede un raggruppamento di voci, corrispondenti a singoli servizi, in macrovoci, l'indicazione da parte dell'operatore economico del ribasso offerto rispetto al prezzo di listino posto a base d'asta in relazione a ciascuna voce, e una media ponderata dei ribassi offerti operata in considerazione del peso attribuito da Consip a ciascuna macrovoce; la previsione dei "pesi" da attribuire allo sconto offerto dagli operatori economici sulle voci appare funzionale a garantire la selezione della migliore offerta; invero, secondo la ricostruzione offerta da Consip, vi sono dei servizi preponderanti, ovvero che hanno influito maggiormente nella stima del prezzo complessivo dell'accordo quadro in quanto maggiormente richiesti in fase esecutiva, e servizi minori: un ribasso più elevato sui primi determina, necessariamente, un punteggio maggiore sull'offerta presentata (e, di conseguenza, un miglior collocamento nella graduatoria e una maggiore probabilità di superare la soglia dei 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l'offerta economica), rispetto ad uno sconto più elevato nei secondi. Inoltre, l'attribuzione dei pesi è avvenuta sulla base dei dati storici in possesso di Consip (la gara è giunta, infatti, alla sua quinta edizione), quindi è coerente con le reali necessità e i bisogni delle Amministrazioni coinvolte e aderenti all'accordo quadro;
CONSIDERATO, quindi, che "pesi", essendo stati attribuiti in base al dato storico dei servizi effettivamente richiesti nell'esecuzione dei precedenti accordi quadro analoghi, contribuiscono a rappresentare, in modo chiaro ed univoco, il valore (rectius, la convenienza) dell'offerta presentata e, per quanto di interesse in tale sede, la sostenibilità dell'offerta;
RITENUTO, in tale contesto, che l'adozione del criterio del superamento dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica ed economica ai fini dell'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia non appare affetta da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità;
CONSIDERATO, quanto alla mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia nei confronti delle offerte che non superavano la soglia dei 4/5 del punteggio, che la giurisprudenza amministrativa riconosce alle stazioni appaltanti un'ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso all'istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 29/01/2018, n. 604; Consiglio di Stato, V, 6 giugno 2019, n. 3833; Tar Catania, III, 232/2023; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III,02/02/2022, n. 1233; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/04/2021, n. 2294).
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