Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA SULL’ANOMALIA DELL’OFFERTA - ESPRESSIONE POTERE TECNICO – DISCREZIONALE PA (97)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

In ordine ai principi che governano la valutazione di anomalia, che, per consolidata giurisprudenza, la verifica sull’anomalia dell’offerta è volta all’accertamento sulla serietà, congruità ed attendibilità dell’offerta stessa nel suo complesso e costituisce espressione di un potere tecnico – discrezionale della stazione appaltante non sindacabile in sede di legittimità, a meno che le valutazioni siano immotivate o manifestamente illogiche, ovvero fondate sui errori di fatto o deficienze istruttorie (cfr., ex multis, Cons. di Stato, sez. IV, 9 maggio 2011, n. 2751); resta fermo che la valutazione di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare che l’offerta sia attendibile e affidabile nel suo complesso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 520; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770).

Nel caso di specie, come già rimarcato dal Collegio con l’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare, il supporto motivazionale offerto dalla S.A. a corredo dei provvedimenti gravati è risultato idoneo a fondare il giudizio di anomalia, in quanto analiticamente ancorato su precisi elementi, del tutto ragionevolmente valutati dalla S.A. come sintomatici di inaffidabilità dell’offerta valutata nella sua globalità, avuto riguardo alla mancata adeguata giustificazione di diverse voci di spesa (relative ai costi del personale nonché di materiali e mezzi per l’esecuzione dell’appalto), unitamente ad un forte ribasso che ha generato un utile esiguo, suscettibile di azzeramento a fronte del corretto calcolo delle voci di costo sottostimate.

Ed invero, da un lato, la S.A. ha ritenuto del tutto ragionevolmente sottostimato il costo relativo al personale della “struttura di supporto tecnico-amministrativa” (responsabile sistema informativo, responsabile magazzino territoriale, addetti back office e customer care, segreteria tecnica, call center, addetti all’anagrafica architettonica) e della “struttura di supporto tecnico-gestionale” (responsabile di commessa, responsabile dedicato alla trasmissione dei report, responsabile piano di gestione ambientale, tecnici di auditing, responsabile legale e privacy, responsabile percorso formativo, manager sicurezza di cantiere, hospital risk manager) di cui alle pagine 2-3 della relazione tecnica, essendo stato previsto un costo di € 2.643,00 annui.

Il costo stimato infatti appare del tutto insufficiente a coprire le numerose attività descritte nel progetto tecnico, a fronte dell’articolato e delicato appalto di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera, che prevede l’impiego di ben 353 unità di personale, e che non trova adeguata giustificazione nemmeno rimarcando che la struttura direttiva dell’azienda opera su tutte le commesse pubbliche che sono gestite dalla ricorrente.

Sul punto, il Collegio intende richiamare la condivisa giurisprudenza che, in ordine alle modalità di computo, ai fini dell’anomalia, del personale “promiscuo” destinato a più commesse, ha chiarito che “allorquando uno o più dipendenti, siano inseriti stabilmente nell’organizzazione della ditta partecipante, con compiti che comunque devono essere assolti dalla società, ebbene in questi casi, l’utilizzo dei predetti nella esecuzione dell’appalto, comporta la esclusione del costo dei dipendenti nell’offerta avanzata, in considerazione del loro ruolo marginale nell’esecuzione della commessa. Si tratta, comunque, di ipotesi residuali ed afferenti a figure professionali che, invero, non assumono una peculiare valenza nell’economia dell’appalto (segreterie, archivisti, ecc.)” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 8 marzo 2018, n. 3102); mentre nella diversa ipotesi in cui l’operatore economico dichiari nel progetto tecnico di utilizzare una stessa struttura gestionale complessa, che, sebbene dedicata a plurime commesse, riveste innanzitutto un ruolo fondamentale nell’organizzazione e gestione dell’appalto per cui si concorre, i costi delle diverse figure professionali addette alla struttura e ricadenti sull’azienda, nella cui organizzazione dette figure sono stabilmente inserite, devono essere ripartiti pro quota in relazione all’effettivo impiego e incidenza nell’ambito di ciascun appalto (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 207; TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 8 marzo 2018, n. 3102).

Nel caso all’esame, una tale specificazione di costi è stata peraltro fornita dalla ricorrente e, tuttavia, essa è stata ritenuta dalla stazione appaltante non adeguata a giustificare la quota di costo del personale promiscuo indicata e incidente sullo specifico appalto, anche avuto riguardo alle non marginali prestazioni promesse nell’offerta tecnica e fatte oggetto dell’attribuzione di uno specifico punteggio dell’offerta tecnica.


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