Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA - TERMINE PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI - NON È PERENTORIO (97.5)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

In via generale, il termine per le giustificazioni non deve considerarsi perentorio né in base agli orientamenti dell’ANAC (delibera n. 710 del 24 luglio 2018) né in base alla giurisprudenza (ex plurimis, TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2018, n.100, T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 431/2017; TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, n. 4884/2017; TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 1654/2017), ragion per cui la sola tardiva produzione delle giustificazioni e degli eventuali chiarimenti non comportano l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11/06/2014, n. 2982).

Vero è che nel caso di specie è stata la stessa Amministrazione a qualificare come perentorio il termine in questione, ma oltre a non aver previsto la relativa sanzione, la stessa Stazione appaltante ha poi ritenuto di prendere comunque in considerazione le integrazioni alle giustificazioni sia pure tardivamente prodotte dall’aggiudicataria, compiendo una scelta che non ha comportato alcuna lesione della par condicio tra i concorrenti, versandosi in una fase, successiva a quella dell’ammissione delle offerte, in cui viene in considerazione l’interlocuzione con la sola impresa la cui offerta è sottoposta a valutazione di congruità (cfr. TAR Sardegna, sez. I, 26 giugno 2017, n. 431; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 22 ottobre 2018, n. 1010 e TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 18 maggio 2018, n. 5534).

Risulta poi dall’analitica descrizione dei costi della mano d’opera contenuta nella nota del 28 gennaio 2020 (prot. in entrata n. 2473) che tutti gli elementi dell’offerta tecnica migliorativa siano stati computati, ivi compreso le spese per garantire maggiore duttilità al nodo tecnico (Voci 69 e ss.) e per i trasporti, in alcuni casi (Voce 3), considerati specificamente e in altri conglobati nel costo di riferimento della singola Voce, secondo quanto dettagliato nel documento citato. Peraltro, parte ricorrente non adduce che il costo della mano d’opera indicato dall’aggiudicataria sia insufficiente, ma che esso sia stato genericamente conteggiato, con ciò sollevando, anche in questo caso, una censura dal carattere esplorativo.

Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato la composizione della Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche, sostenendo che i componenti sarebbero stati scelti in violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, in quanto non “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.

La censura è infondata.

Come è noto, l'art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel delineare i requisiti e le competenze che debbono possedere i Commissari di gara, stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (cfr. TAR Molise, 10 gennaio 2020, n. 2020).

La giurisprudenza amministrativa, invero, interpreta in modo costante il requisito dello "specifico settore" nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058; id., sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5603; TAR Puglia, Bari, sez. III, 12 aprile 2019, n. 553).

È, quindi, principio consolidato che “il requisito in questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criterî di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere” (cfr., TAR Veneto, sez. III, 29 novembre 2019, n. 1186).

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