VERIFICA DELL’ANOMALIA- POTERE DI DISCREZIONALITÀ TECNICA PA – LIMITI SINDACATO
Con riguardo alla verifica dell’anomalia, nota il Collegio che la valutazione che ha portato al giudizio di congruità nei confronti dell'offerta dell’aggiudicataria è stata estremamente articolata e ha coinvolto il RUP e la Commissione di gara. Come è noto, l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta ovvero della sua sostenibilità/attendibilità, rientra nell'alveo dell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione procedente (Cons. Stato V 19 maggio 2020 , n. 3172). A parere del Collegio, le censure dedotte da parte ricorrente si pongono al di fuori di tale rigorosa delimitazione.
In particolare, si nota come inizialmente la Stazione appaltante non abbia individuato indici specifici di anomalia dell’offerta, che è stata sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 97 del d.lgs n. 50 del 2016, per cui le censure di parte ricorrente sono emerse proprio a causa dell’accurato svolgimento della verifica di anomalia, che ha portato alla valutazione di tutti gli elementi dell’offerta. In particolare, gran parte dei profili ricondotti nel ricorso all’illegittima valutazione di anomalia sono emersi nella nota inviata dal RUP il 14 ottobre 2019, dove sono stati individuati gli elementi inizialmente insoddisfacenti delle giustificazioni dell’aggiudicataria.
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