Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - CONTRADDITTORIO CON IMPRESA - NECESSARIO (97.5)

TAR LAZIO SENTENZA 2020

In tema di anomalia delle offerte, la chiara disposizione dell'art. 97 c5 del D.Lgs. nr. 50/2016 non lascia margine a dubbi interpretativi: la stazione appaltante non può escludere l'offerta anormalmente bassa se prima non attiva un contraddittorio procedimentale scritto con l'offerente. La regola dell'esclusione non automatica delle offerte sospette, con obbligo di verifica mediante contraddittorio successivo, è coerente con la ratio del procedimento di anomalia, che mira ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o meno. Ne deriva l'inesistenza di una tipizzazione normativa tassativa degli elementi di possibile giustificazione, come si desume dalla formulazione dell'art. 97 c. 1 del D.Lgs. 50/2016. Non è un caso, del resto, che nella procedura di verifica di anomalia sia ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando la immodificabilità dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico. Infatti, la giurisprudenza distingue tra offerta immodificabile e parametri dimostrativi della affidabilità e remuneratività dell'offerta, che non possono certo dirsi predeterminati e fissati una volta per tutte con la presentazione della stessa, essendo essi influenzati da una molteplicità di elementi per loro natura variabili.

La normativa del nuovo Codice dei contratti pubblici, stante la sua diretta derivazione comunitaria, deve essere necessariamente interpretata in coerenza con i superiori principi di riferimento e, in particolare per quanto qui interessa, con l'art. 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui "l'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente", in tal modo garantendo il pieno contraddittorio anche (laddove necessario) mediante più passaggi procedimentali volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte.. Su tale crinale interpretativo è consolidata la giurisprudenza di merito, la quale ha avuto modo di precisare che "nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione dell'offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall'impresa "sospettata" di aver presentato un'offerta anormalmente bassa, atteso che l'esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa.".

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...